La Commissione Disciplinare ha capovolto la delibera del Giudice Sportivo, che aveva dato lo 0-3 a tavolino per il Fonni, sconfitto sul campo del Tempio
ALGHERO – Il Fonni aveva scavalcato il La Palma Alghero anche grazie ai tre punti conqustati a tavolino per una vittoria 0-3 decretata dal Giudce Sportivo ed ora sono i giallorossi a riconquistare la vetta della classifica del Girone B del camponato di Promozione Regionale, grazie alla nuova decisione della Commissione Disciplinare, che annulla la precedente sentenza e ripristina il risultato del campo, con la vttoria per 1-0 del Tempio.
Questo, l’impianto della sentenza con cui la Commissione Disciplinare capovolge la delibera del Giudice Sportivo, rilasciata il 10 febbraio, sulla sfida Tempio-Fonni, disputata il 30 gennaio. «L’Asd Sef Tempio Pausania proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 10.02.2011 con il quale veniva inflitta alla Società reclamante la perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Pol. Fonni inviando alla controparte copia dello stesso atto al fine di eventuali controdeduzioni che quest’ultima società non intendeva far pervenire. Il Giudice Sportivo applicava la sanzione suindicata in considerazione del fatto che il giocatore della Società Sef Tempio, Sanna Marco, avesse partecipato alla gara del 30.01.2011 senza averne titolo in quanto non tesserato per tale Società, bensì per la Pol. Valledoria. La reclamante a fondamento delle proprie ragioni assumeva che, in applicazione dell’art. 38, comma 1 delle Noif. e dell’art. 40, comma 2, il proprio giocatore aveva titolo per partecipare alla gara in oggetto con la Società Sef Tempio. Infatti le norme richiamate stabiliscono che il tesseramento del giocatore che riveste anche la qualifica di tecnico e viene tesserato per lo svolgimento di tale mansione ha validità per una sola stagione e conseguentemente, a prescindere da eventuali accordi contrattuali, lo stesso è “ope legis” svincolato al termine della stagione agonistica. Pertanto il Sanna, svincolato di diritto, poteva validamente tesserarsi con la Società ricorrente senza incorrere nella violazione del doppio tesseramento, come calciatore e partecipare validamente alla gara in oggetto rivestendo al tempo stesso la qualifica di allenatore, qualifica che poteva rivestire e ciò a mente dalle richiamate norme, solo presso la Società con la quale veniva tesserato come calciatore. Per tali motivi la decisione del Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo, deve essere annullata con il ripristino del risultato di 1-0 a favore della società reclamante risultato conseguito nel campo. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo annulla la sanzione inflitta dalla perdita della gara per 0-3 e ripristina il risultato di 1-0 a favore della Sef Tempio disponendo il non addebito della tassa».
La Classifica: La Palma Alghero 46; Fonni 44; Usinese 41; Latte Dolce 40; Dorgalese 39; Porto Rotondo* ed Olmedo 35; Tempio 33; Abbasanta ed Ilvamaddalena 32; Corrasi Junior Oliena* 29; Borore* 26; Codrongianos 24; Malaspina* 23; Monte Alma Nulvi 22; Ittiri 14. (* una partita in meno: Malaspina-Corrasi Junior Oliena del 20 febbraio, verrà recuperata giovedì 17 marzo; ** una partita in più).
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